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Accesso civico
 
I riferimenti normativi sono:
 
 
 
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 5 Dlgs 33/2013)

Il diritto di accesso del cittadino alla documentazione in possesso della PA è stato ridisegnato recentemente dalla normativa.

L'accesso civico è stato introdotto dall' art. 5 del D. Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni) e recentemente riformato dal D. Lgs 97/2016 con cui è stato adottato il FOIA Freedom of Information Act (legge sulla libertà d'informazione), che ridefinisce la trasparenza come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione all'attività amministrativa.

È opportuno precisare che la nuova normativa non ha modificato od abrogato la L. 241/90 sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi che riguarda, più nello specifico, posizioni soggettive (persona fisica o giuridica).
 
Ad oggi si possono quindi distinguere tre forme di accesso:
 
Il registro degli accessi viene aggiornato semestralmente a marzo e a settembre di ciascun anno
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